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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5968 del 28/02/2019 (Rv. 653098 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Occupazione c.d. appropriativa - Modifica della domanda introduttiva - Richiesta formulata in grado di appello di liquidare il danno con riferimento al valore venale del bene al momento della domanda e non al momento della trasformazione del fondo - Novità della domanda - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653098-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

In tema di azione per il risarcimento del danno da occupazione c.d. appropriativa, la modifica della domanda introduttiva mediante la richiesta formulata in grado di appello di liquidare il danno con riferimento al valore venale del bene al momento della domanda e non a quello di trasformazione del fondo, risolvendosi in una mera specificazione del criterio di commisurazione del danno, non è idonea ad introdurre una diversa "causa petendi" e non integra, quindi, una inammissibile domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)