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Sez. L, Sentenza n. 2809 del 09/06/1989 (Rv. 463061 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA NUOVA - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIA IN TEMA DI PENSIONE DI INVALIDITÀ - RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463061-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA NUOVA - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIA IN TEMA DI PENSIONE DI INVALIDITÀ - RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE.*

Nelle controversie in tema d'Invalidità pensionabile, il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello - che, in linea di principio, è meramente facoltativo, a norma del combinato disposto degli artt. 441, 442 e 445 cod. proc. civ. - S'impone, di regola, qualora l'assicurato alleghi e documenti aggravamenti di malattia o insorgenza di nuove infermità, che il giudice di secondo grado debba valutare ed il cui riscontro richieda indagini tecniche. (Conf 588/86, mass n 444161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)