Sez. 6, Sentenza n. 42803 del 10/11/2005 Cc. (dep. 25/11/2005) Rv. 232487 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | "Mandato di arresto europeo" - Convalida dell'arresto e emissione di misura cautelare - Motivazione - Requisito del pericolo di fuga - Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di "mandato di arresto europeo", l'ordinanza con la quale l'autorità giudiziaria italiana convalida l'arresto eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria e dispone nei confronti della persona arrestata la misura della custodia cautelare in carcere deve essere motivata sia in ordine alla esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa (art. 9, comma quarto, L. n. 69 del 2005), sia in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali con alcune tassative eccezioni. Poiché tra tali eccezioni non è inclusa la disposizione di cui all'art. 274, lettera b) cod. proc. pen., sussiste l'obbligo di motivare la convalida in riferimento al pericolo di fuga. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto e contestuale mantenimento della custodia cautelare per la totale assenza di motivazione sul punto).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)