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Sez. 1, Sentenza n. 10825 del 12/11/1996 Ud. (dep. 17/12/1996) Rv. 206424 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - FONTI DI PROVA | Mancata o insufficiente indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono - Causa di nullità del decreto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206424-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - FONTI DI PROVA

Non può dar luogo a nullità del decreto che dispone il giudizio l'inosservanza della disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 429 cod. proc. pen. - secondo cui il decreto stesso deve contenere l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono - non essendo, tale violazione, comprese fra quelle espressamente colpite da detta sanzione ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen. secondo comma, né essendo, essa, riconducibile alle disposizioni in materia di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lettera c) cod. proc. pen., giacché le fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono sono agevolmente rilevabili dal fascicolo del P.M., già messo a disposizione delle altre parti dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)