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Sez. 2, Sentenza n. 32855 del 04/07/2007 Ud. (dep. 13/08/2007) Rv. 237698 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Decreto che dispone il giudizio - Erronea notificazione al difensore d'ufficio invece che all'imputato - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni - Sanatoria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237698-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE

Qualora il decreto che dispone il giudizio venga per errore notificato al difensore invece che all'imputato, non sussiste una nullità assoluta ed insanabile per omessa "vocatio in jus", bensì una nullità a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza del decreto e di esercitare il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha desunto la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio dalla circostanza che, all'udienza fissata per il giudizio, il difensore d'ufficio aveva chiesto il rinvio della trattazione producendo una attestazione, ricevuta a mezzo fax, dalla quale risultava che l'imputato era impedito a comparire perché si trovava all'estero per motivi di lavoro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)