diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10905 del 30/10/1998 (Rv. 520262 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Contributi in favore dei consorzi - Natura - Controversie - Riparto della giurisdizione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520262-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di contributi in favore dei Consorzi di bonifica - che, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazione configurano prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientranti nella categoria generale dei tributi -, spetta al giudice amministrativo (che, in materia, è fornito di giurisdizione di merito), ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima, mentre è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui si contesti il potere suddetto, sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia sotto il profilo dell'inclusione del soggetto, nei cui confronti viene fatto valere, fra quelli tenuti alla contribuzione, nelle quali ipotesi la domanda è diretta a tutelare il diritto soggettivo dello stesso a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge (nella specie, la S.C. ha così dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione alla cartella esattoriale proposta da un Comune che deduceva il proprio diritto ad essere esonerato dall'obbligo impositivo, poiché gli immobili oggetto di imposizione non ricevevano i benefici della bonifica).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)