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Sez. U, Sentenza n. 496 del 22/07/1999 (Rv. 528859 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Contributi relativi - Natura tributaria - Configurabilità - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Insussistenza - Ripartizione delle controversie relative tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri.
Stato
decisa il 1999-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528859-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

Le controversie concernenti i contributi di bonifica non appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, n'ostante la natura tributaria di detti contributi, poiché non sono comprese tra quelle devolute alle medesime commissioni dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che individua la giurisdizione tributaria con il metodo dell'enumerazione imposto dal legislatore delegante e quindi mediante norme che, comportando deroghe alla giurisdizione ordinaria, hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione. Conseguentemente continua ad essere applicabile il principio secondo cui ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo, dovuto ad errori o abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione sulla domanda con cui si contesti detto potere impositivo, sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia sotto il profilo dell'inclusione del soggetto interessato tra quelli tenuti alla contribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)