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Sez. 1, Sentenza n. 661 del 30/01/1979 (Rv. 396822 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - SPESE VIVE INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - INCLUSIONE - ONORARI E COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396822-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - SPESE VIVE INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - INCLUSIONE - ONORARI E COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

L'ammissione al passivo fallimentare puo essere richiesta, oltre che per il credito, per le spese vive inerenti alla presentazione della relativa domanda, ma non anche per quanto sborsato a titolo di diritti ed onorari di procuratore od avvocato, all'uopo incaricato dal creditore, atteso che quest'ultimo e abilitato a proporre personalmente detta domanda, nonche a svolgere ogni successiva attivita fino alla formazione dello stato passivo, senza Obbligo di ricorrere al ministero di un procuratore legalmente esercente. (V 3875/76, mass n 382553; (V 2587/72, mass n 360117).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)