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Sez. 3, Sentenza n. 2587 del 28/07/1972 (Rv. 360117 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PERSONALE DEL CREDITORE - OBBLIGO DEL PATROCINIO DI PROCURATORE LEGALE - INSUSSISTENZA - UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DI UN DIFENSORE LEGALE - CREDITO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONORARI E COMPETENZE - AMMISSIONE AL PASSIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360117-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PERSONALE DEL CREDITORE - OBBLIGO DEL PATROCINIO DI PROCURATORE LEGALE - INSUSSISTENZA - UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DI UN DIFENSORE LEGALE - CREDITO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ONORARI E COMPETENZE - AMMISSIONE AL PASSIVO - ESCLUSIONE.*

Per la domanda di ammissione al passivo o di accertamento del credito lo ius postulandi e attribuito al creditore personalmente e, quindi, alla relativa procedura e inapplicabile la norma dell'art 82 terzo comma cod proc civ, che impone alle parti di stare in giudizio dinanzi ai tribunali, con il patrocinio di un procuratore legalmente esercente. Peraltro, mentre il creditore puo svolgere di persona ogni attivita fino alla formazione dello stato passivo, nel caso, in cui questi si sia avvalso dell'opera di rappresentanza o di assistenza di un legale, e da escludere che insieme al credito ed alle spese vive, inerenti alla presentazione della domanda, possano essere ammessi al passivo del fallimento gli importi dei diritti, competenze ed onorari del procuratore o dell'avvocato all'uopo adoprato dal creditore.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)