Sez. 4, Sentenza n. 31244 del 02/07/2015 Ud. (dep. 17/07/2015) Rv. 264358 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Reato colposo - Causalità della colpa - Colpa c.d. "relazionale" - Comportamento alternativo lecito - Ricostruzione - Parametri - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di causalità della colpa, quando la ricostruzione del comportamento alternativo lecito idoneo ad impedire l'evento deve essere compiuta nella prospettiva dell'interazione tra più soggetti, sui quali incombe l'obbligo di adempiere allo stesso "dovere" o a "doveri" tra loro collegati, la valutazione della condotta di colui che è tenuto ad attivare altri va effettuata assumendo che il soggetto che da esso sarebbe stato attivato avrebbe agito correttamente, in conformità al parametro dell'agente "modello". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato la responsabilità dell'ostetrica in relazione alla morte di bambino nato affetto da gravi patologie conseguenti ad un parto tardivo, per avere la stessa omesso di allertare tempestivamente i medici di guardia dei segnali di sofferenza fetale del nascituro registrati dal "tracciato").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)