Sez. 1, Sentenza n. 337 del 28/01/1966 (Rv. 320652 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - REVOCA - IRREVOCABILITA - MANDATO CONFERITO ANCHE NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO O DI TERZI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DELL'IRREVOCABILITA.*
MANDATO - ESTINZIONE - REVOCA - IRREVOCABILITA - MANDATO CONFERITO ANCHE NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO O DI TERZI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DELL'IRREVOCABILITA.*
L'irrevocabilita prevista nel secondo comma dell'art.1723 cod.civ., con riguardo al mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, sussiste se vi sia un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario o terzo, preesistente o costituito col mandato stesso, che imprima al negozio di mandato, in contrasto con la sua normale natura di rapporto revocabile ad nutum dal mandante, un contenuto bilaterale che non e possibile troncare per la volonta del solo mandante, sussiste, quindi, il mandato irrevocabile quando taluno, essendo obbligato col mandatario o con terzi in forza di un diverso rapporto, abbia conferito il mandato in relazione a tale Obbligo, e, cioe, in esecuzione o per effetto dell'intervenuto regolamento di interessi. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)