Sez. 3, Sentenza n. 15433 del 20/06/2013 (Rv. 626870 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Offerta di restituzione contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore - Effetti - Idoneità ad escludere la mora del debitore - Sussistenza - Idoneità a costituire in mora il locatore - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)