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Sez. 3, Sentenza n. 15433 del 20/06/2013 (Rv. 626870 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Offerta di restituzione contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore - Effetti - Idoneità ad escludere la mora del debitore - Sussistenza - Idoneità a costituire in mora il locatore - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626870-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)