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Sez. 3, Sentenza n. 21004 del 27/11/2012 (Rv. 624245 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE | Restituzione dell'immobile locato - Offerta non formale - Ammissibilità - Conseguenze - Liberazione dall'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione - Configurabilità - Rifiuto ingiustificato dell'offerta da parte del locatore alla luce dell'art. 1375 cod. civ. - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624245-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE

In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 cod. civ., non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi (nella specie, avendo le parti concordato che i necessari lavori di ripristino del bene sarebbero stati eseguiti dal medesimo locatore, dietro rimborso delle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)