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Sez. 1, Sentenza n. 3373 del 15/06/1979 (Rv. 399787 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DOCUMENTO CONTRATTUALE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CONVENUTO - PRODUZIONE IN GIUDIZIO - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTORE - SANATORIA - ESTENSIONE ALLA MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PREDETTA CLAUSOLA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER COMPROMESSO IN ARBITRI - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399787-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DOCUMENTO CONTRATTUALE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CONVENUTO - PRODUZIONE IN GIUDIZIO - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTORE - SANATORIA - ESTENSIONE ALLA MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PREDETTA CLAUSOLA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER COMPROMESSO IN ARBITRI - IMPROPONIBILITA.*

La produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne la esecuzione, vale a sanare la Mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volonta di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non puo surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la Mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all'efficacia di clausole vessatorie od onerose (art 1341, secondo comma, cod civ), e, pertanto, non puo consentire al convenuto di fondare un'eccezione d'incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta. (V 5756/77, mass n 389280).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)