Sez. 2, Sentenza n. 5756 del 30/12/1977 (Rv. 389280 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE D'UNA DELLE PARTI - EQUIPOLLENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO AD OPERA DELLA STESSA PARTE - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE D'UNA DELLE PARTI - EQUIPOLLENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO AD OPERA DELLA STESSA PARTE - SUFFICIENZA.*
Nei contratti per i quali e richiesta la Forma scritta ad substantiam o ad probationem, poiche la legge non richiede che la sottoscrizione delle parti contraenti sia contestuale, l'eventuale Mancanza della sottoscrizione di una di esse puo essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione di volonta di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta e, in particolare, dalla produzione in giudizio del documento, fatta allo scopo di giovarsi dei suoi effetti negoziali. (Conf 81/75, mass n 373230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)