Sez. 3, Sentenza n. 2218 del 03/06/1975 (Rv. 376008 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - NATURA REALE OD OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - NATURA REALE OD OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il giudice deve procedere anche di ufficio alla identificazione della natura reale o personale del contratto di Colonia ad meliorandum, dando particolare rilievo, al fine del riconoscimento della natura reale, all'accertata ambulatorieta attiva o passiva del rapporto, all'inerenza al bene del diritto del colono, alla sua trasmissibilita inter vivos e mortis causa, alla corresponsione di una quota costante dei prodotti del fondo ed all'assenza del requisito della incedibilita legislativamente sancita per il rapporto obbligatorio. Nella suddetta indagine, il giudice del merito puo attribuire valore indiziario anche alla frequenza statistica assunta da una particolare struttura del rapporto di Colonia in determinato ambito territoriale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Cod. Civ. art. 2164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)