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Sez. 1, Sentenza n. 27244 del 23/12/2009 (Rv. 610810 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Ambito del patrocinio rispetto all'Amministrazione regionale siciliana - Relative articolazioni, anche elettive - Inclusione - Distinzione tra gli atti dell'organo - Irrilevanza - Conflitto di interessi con lo Stato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa al rispetto dei termini per il deposito del ricorso in appello nel giudizio elettorale.
Stato
decisa il 2009-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610810-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è riferito dalla legge (sia in generale, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sia rispetto all'Amministrazione regionale siciliana, ex art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142) alle Amministrazioni da essa indicate nelle loro diverse articolazioni, comprensive degli organi elettivi, quali l'Assemblea regionale siciliana, senza che possa rilevare la distinzione tra i vari atti posti in essere dall'organo da rappresentare; nè il patrocinio dell'Assemblea regionale può essere escluso (in base all'art. 1, ultimo comma, del d.lgs. n. 142 del 1948)quando non sia neppure ipotizzabile un conflitto di interessi tra Stato e Regione, come nell'ipotesi in cui, nel giudizio elettorale, non vi sia stata partecipazione degli organi dell'Amministrazione statale. (In applicazione dei suddetti principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello in un giudizio elettorale, calcolando il termine di dieci giorni, per il deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dalla notifica all'Assemblea regionale siciliana presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè dalla successiva notifica alla stessa Assemblea presso la sede, ritenuta superflua).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Decreto Legisl. 02/03/1948 num. 142 art. 1 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)