Sez. 1, Sentenza n. 13197 del 05/06/2006 (Rv. 589962 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Patrocinio "ex lege" dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'amministrazione regionale siciliana - Notifica all'Avvocatura dello Stato - Necessità - Contumacia dell'amministrazione convenuta - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)
Nelle ipotesi di patrocinio "ex lege" dell'Avvocatura dello Stato, inclusa quella di patrocinio in favore dell'amministrazione regionale siciliana ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142, il destinatario della notifica va individuato nella predetta Avvocatura, ai sensi dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che possa opporsi una distinzione tra i vari atti e senza che rilevi l'eventuale contumacia in giudizio dell'amministrazione. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato nulla la notifica, eseguita direttamente all'amministrazione, dell'atto di impugnazione di lodo arbitrale e conseguentemente ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello, che non aveva rilevato la nullità e non aveva provveduto ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/03/1948 num. 142 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)