Sez. 3, Sentenza n. 1783 del 07/05/1975 (Rv. 375439 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - INCIDENZA AUTOMATICA SULLA NATURA AGRICOLA DEI TERRENI - ESCLUSIONE - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI - COMPILAZIONE ED APPROVAZIONE - INCIDENZA SULLA SPECIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI - UTILIZZABILITA ULTERIORE A FINI AGRICOLI - ESCLUSIONE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - INATTUABILITA PER DIFETTO DELLA ESISTENZA DI UN PIANO REGOLATORE GENERALE O DI UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - NATURA AGRICOLA DEI TERRENI - PERSISTENZA.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - INCIDENZA AUTOMATICA SULLA NATURA AGRICOLA DEI TERRENI - ESCLUSIONE - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI - COMPILAZIONE ED APPROVAZIONE - INCIDENZA SULLA SPECIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI - UTILIZZABILITA ULTERIORE A FINI AGRICOLI - ESCLUSIONE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - INATTUABILITA PER DIFETTO DELLA ESISTENZA DI UN PIANO REGOLATORE GENERALE O DI UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - NATURA AGRICOLA DEI TERRENI - PERSISTENZA.*
La sola approvazione di un piano regolatore generale, se pone in essere talune direttive e vincoli, di efficacia immediata, alla attivita e alle proprieta private, non ha la virtu di far perdere ipso facto ai suoli il carattere di terreni utilizzabili a fini agricoli. Con l'approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione convenzionata le trasformazioni previste diventano invece una necessita e vengono a conferire ai suoli quel carattere particolare che inerisce alla loro specifica destinazione urbanistica, sicche questa diviene essenziale e preminente, mentre le trasformazioni necessarie previste dai piani anzidetti assumono carattere di utilita e di obbligatorieta (artt 16, 20, 23 e 28 della legge urbanistica). Viene meno cosi, per la modificata funzione dei suoli, la possibilita della loro ulteriore utilizzazione a fini agricoli, in conformita con il precetto costituzionale che condiziona i diritti sui beni alla funzione sociale della proprieta. Tali condizioni non ricorrono allorche un piano di lottizzazione, ancorche approvato dal comune, sia inattuabile per difetto del suo necessario presupposto, e cioe dell'esistenza in quel comune di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione (art 28 della legge urbanistica del 1942, nel testo modificato dall'art 8 della legge 6 agosto 1967, n 765). (fattispecie riguardante la cessazione della proroga legale di contratto di affitto di fondo rustico per impossibilita di ulteriore utilizzazione a fini agricoli). (V 3785/74, mass nn 372294 e 372295).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)