Sez. 3, Sentenza n. 3785 del 22/11/1974 (Rv. 372294 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - APPROVAZIONE DI PIANO REGOLATORE GENERALE - CARATTERE DI TERRENO AGRICOLO - PERSISTENZA - LIMITI - APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO O DI LOTTIZZAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - APPROVAZIONE DI PIANO REGOLATORE GENERALE - CARATTERE DI TERRENO AGRICOLO - PERSISTENZA - LIMITI - APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO O DI LOTTIZZAZIONE.*
La sola approvazione di un piano regolatore generale non ha il potere di far perdere ai suoli il carattere di terreni agricoli, infatti soltanto con l'approvazione del piano particolareggiato o del piano di lottizzazione la specifica destinazione urbanistica dei terreni diventa essenziale e preminente e le necessarie trasformazioni assumono carattere di utilita e di obbligatorieta, per cui viene meno la possibilita della loro ulteriore utilizzazione agricola. A tale fine per piano di lottizzazione approvato va inteso quello preceduto o seguito dalla convenzione con l'amministrazione comunale, con cui vengono fissati gli obblighi del privato in relazione ai vincoli e agli esborsi.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 20, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 23, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)