Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 23/10/1993 (Rv. 484047 - 01)
Spese giudiziali civili - In genere | Opposizione all'esecuzione - Incompetenza per valore e materia del giudice dell'esecuzione - Rimessione davanti al giudice competente - Liquidazione delle spese relative alla fase svoltasi davanti al giudice incompetente - Esclusione.
Spese giudiziali civili - In genere
Il giudice della esecuzione che, rilevata la sua incompetenza per materia e valore sulla opposizione alla esecuzione, rimette le parti dinnanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., non chiude il giudizio di opposizione, che continua dinnanzi ad altro giudice, e pertanto non è tenuto a liquidare le spese della relativa fase svoltasi dinnanzi a se.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)