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Sez. 1, Sentenza n. 6589 del 07/07/1998 (Rv. 516998 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione dinanzi al Pretore - Determinazione del valore della controversia (artt. 14 e 17 cod. proc. civ.) - Fissazione del valore nei limiti della competenza del giudice adito in mancanza di contestazioni - Conseguenze in tema di liquidazione degli onorari - Riferimento a scaglioni superiori ai massimi tabellari previsti per le controversie dinanzi al Pretore - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516998-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In tema di liquidazione di onorari in sede di opposizione all'esecuzione (nella specie, opposizione di terzo), non essendo configurabile alcuna competenza per materia o funzionale del giudicante, e dovendosi, pertanto, operare un riferimento esclusivo alle ordinarie regole di determinazione del valore (art. 17 cod. proc. civ.), la competenza può legittimamente dirsi radicata dinanzi al giudice adito (nella specie, il Pretore), ai sensi dell'art. 14, comma terzo cod. proc. civ., qualora il convenuto non contesti il valore della controversia (presunto o) dichiarato dall'attore, con la conseguenza che la successiva liquidazione dei diritti e degli onorari non può prescindere dai massimi tabellari di valore (nella specie, 5 milioni, tale essendo, "ratione temporis", il limite di competenza pretorile) previsti con riferimento al giudice adito, non potendosi più legittimamente invocare un valore intrinseco della controversia (anche di gran lunga) eccedente quello fissato dalla norma per la individuazione della competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)