Sez. 1, Sentenza n. 3567 del 14/06/1995 Cc. (dep. 25/07/1995) Rv. 202341 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale od impiegato | Ingiuria militare - Rapporto di specialità - Sussistenza - Conseguenze sulla giurisdizione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale od impiegato
In caso di offesa arrecata da un militare all'onore od al prestigio di altro militare, avente qualità di pubblico ufficiale, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, l'art. 341 cod. pen. costituisce norma speciale rispetto all'art. 226 cod. pen. mil. di pace (ingiuria) in quanto, oltre a tutti gli elementi costitutivi dell'ingiuria militare, la disposizione comune prevede ulteriori elementi specializzanti costituiti dalla qualità personale del soggetto passivo e dal nesso che deve sussistere fra azione e funzioni pubbliche, con la conseguenza che si configura nella specie la giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 226 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)