Sez. 5, Sentenza n. 13349 del 14/10/1999 Ud. (dep. 27/11/1999) Rv. 215043 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Legge 25 giugno 1999 n. 205 art. 18 - Abolizione del delitto di oltraggio - Punibilità a titolo di ingiuria - Principio di specialità - Sussistenza - Esclusione - Successione di leggi nel tempo - Sussistenza - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE
Poiché il delitto di oltraggio è stato abolito dall'art 18 della legge 25.6.1999 n. 205 e poiché esso tutelava alternativamente il prestigio o l'onore del pubblico ufficiale, la sua abrogazione non rende applicabile l'ipotesi criminosa ex art 594 cod.pen. (ingiuria), la quale viceversa tutela l'onore e il decoro della persona offesa. Invero, le due fattispecie criminose non sono legate dal mero principio di specialità, dovendosi piuttosto parlare di assorbimento del reato di ingiuria in quello di oltraggio (dal momento che il reato assorbente, pur regolando fatti altrimenti previsti da una fattispecie astratta affine più generica, prevede però, anche fatti non punibili in base alla seconda norma); nel caso di specie, pertanto, la "abrogatio criminis" non dà luogo ad una ipotesi di successione di leggi nel tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)