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Sez. 1, Sentenza n. 15963 del 21/03/2013 Cc. (dep. 08/04/2013) Rv. 255690 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Tossicodipendente - Programma di recupero - Valutazione - Parametri.
Stato
decisa il 2013-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255690-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova terapeutico, il Tribunale di Sorveglianza può accogliere l'istanza formulata ai sensi dell'art. 94 quarto comma del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309 a condizione che il programma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1974 num. 354 art. 47, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 undecies PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)