Sez. 1, Sentenza n. 18517 del 10/05/2006 Cc. (dep. 25/05/2006) Rv. 233728 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Tossicodipendente - Programma di recupero - Valutazione - Parametri - Novella ex legge n.49 del 2006.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È legittimo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazione venga evidenziata l'astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità sociale del richiedente, atteso che l'art. 4-undecies della L. 21 febbraio 2006 n. 49, sostituendo il comma quarto dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, impone al Tribunale di accogliere l'istanza soltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che il prevenuto commetta altri reati. (Fattispecie in cui la pericolosità sociale era desumibile dai numerosi e specifici precedenti penali, dai procedimenti penali ancora pendenti, dalla sottoposizione al regime della sorveglianza speciale di P.S. e soprattutto di una precedente revoca di benefici penitenziari già concessi a causa di successivi comportamenti criminali).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1974 num. 354 art. 47, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 undecies PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)