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Sez. 3, Sentenza n. 1310 del 09/04/1975 (Rv. 374826 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - VALIDITA - CONDIZIONI - ATTO NOTARILE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374826-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - VALIDITA - CONDIZIONI - ATTO NOTARILE - ESTREMI.*

La validita della procura rilasciata all'estero da un cittadino italiano al proprio difensore, perche lo rappresenti in giudizio dinanzi all'autorita giudiziaria italiana, e regolata, a norma dello art 27 disp prel cod civ, dalla legge italiana ed, in particolare, dagli artt 83 e 365 cod proc civ. in base a tali norme la suddetta procura e valida, anche se conferita mediante atto pubblico redatto da un notaio legittimato ad attribuire a tale documento pubblica fede nel luogo in cui il documento stesso e stato formato, purche esso si sia attenuto, a norma dell'art 26 disp att cod civ, alle forme previste dalla legge locale e purche la sua sottoscrizione sia stata autenticata con la prescritta serie di legalizzazioni; cio in quanto il cittadino italiano ha la facolta e non l'Obbligo di rivolgersi all'autorita consolare ai sensi dell'art 19 del DPR 5 gennaio 1967, n 200.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 26, Preleggi art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, DPR 05/01/1967 num. 200 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)