Sez. 1, Sentenza n. 3574 del 14/02/2011 (Rv. 616640 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Estratto conto - Approvazione tacita - Effetti - Incontestabilità della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti - Esclusione - Verità storica dei fatti annotati - Ordini e disposizioni del correntista - Incontestabilità - Conseguenze in tema di onere della prova.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO
Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)