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Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007 (Rv. 595689 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Estratto conto - Approvazione tacita - Effetti - Incontestabilità delle risultanze del conto - Limiti.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595689-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO

In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)