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Sez. L, Sentenza n. 13921 del 21/10/2000 (Rv. 541134 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Rendita unica per cumulo di invalidità conseguenti a distinti infortuni - Ammissibilità - Derivazione delle invalidità da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale e agricola - Carattere ostativo.
Stato
decisa il 2000-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541134-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

La possibilità di costituzione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cumulando le invalidità conseguenti a distinti infortuni sul lavoro, è esclusa nel caso in cui tali invalidità derivino da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale ed agricola, ostandovi il diverso regime finanziario delle gestioni stesse, dovuto alla sostanziale diversità di regolamentazione della contribuzione assicurativa relativa a ciascuna di esse; né il cumulo è possibile in forza del richiamo della disciplina degli infortuni nell'industria fatto dall'art. 212, del citato d.P.R. nel regolamentare la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita in materia di infortuni in agricoltura, atteso che tale richiamo vale solo a far ritenere possibile la costituzione di una rendita unica nel caso di una pluralità di infortuni appartenenti tutti alla gestione agricola.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)