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Sez. L, Sentenza n. 11169 del 13/10/1992 (Rv. 478896 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - In genere | Rendita unica per cumulo di invalidità conseguenti a distinti infortuni - Ammissibilità - Derivazione delle invalidità da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale e agricola - Carattere ostativo - Richiamo della disciplina per l'industria fatto dall'art. 212 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Irrilevanza - Portata - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 stesso d.P.R. in tema di rendita unica, in relazione agli artt. 76, 38 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478896-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - In genere

La possibilità di costituzione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cumulando le invalidità conseguenti a distinti infortuni sul lavoro, è esclusa nel caso in cui tali invalidità derivino da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale ed agricola, ostandovi il diverso regime finanziario delle gestioni stesse, dovuto alla sostanziale diversità di regolamentazione della contribuzione assicurativa relativa a ciascuna di esse; né il cumulo è possibile in forza del richiamo della disciplina degli infortuni nell'industria fatto dall'art. 212, cit. d.P.R. nel regolamentare la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita in materia di infortuni in agricoltura, atteso che tale richiamo vale solo a far ritenere possibile la costituzione di una rendita unica nel caso di una pluralità di infortuni appartenenti tutti alla gestione agricola, mentre è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del cit. art. 80, nonché degli art. 75 e 79 stesso d.P.R., per la prevista diversità di trattamento in relazione al cumulo di infortuni, non essendovi alcuna possibilità di contrasto con gli art. 76, 38 e 3 Cost..

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)