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Sez. L, Sentenza n. 2543 del 23/03/1988 (Rv. 458286 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO INDENNITÀ SOSTITUTIVA - NEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - DIRITTO AL PREAVVISO O A DETTA INDENNITÀ - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PREPONENTE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458286-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO INDENNITÀ SOSTITUTIVA - NEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - DIRITTO AL PREAVVISO O A DETTA INDENNITÀ - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PREPONENTE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Nel caso di recesso del preponente dal contratto di Agenzia a tempo indeterminato, l'agente - salva l'ipotesi della sussistenza di una giusta causa, a lui imputabile, che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto - ha diritto al preavviso o all'indennità sostitutiva, indipendentemente dalla dimostrazione del permanere della disponibilità dell'agente medesimo per il periodo di preavviso. Tale diritto va riconosciuto anche nell'ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione della società preponente, che, segnando il momento della cessazione dell'attività aziendale (intesa come il complesso delle operazioni dirette al perseguimento dei fini produttivi e di lucro dell'impresa), comporta, di regola, la risoluzione dei contratti di durata stipulati dalla società, giacché la causa di cessazione dei relativi rapporti è sempre costituita dalla deliberazione unilaterale, liberamente assunta dalla società, di sciogliersi e di porre termine alla propria attività, con la conseguenza che non può negarsi allo agente, posto nell'impossibilità di continuare a prestare la sua opera per un fatto della controparte al quale è del tutto estraneo, il diritto a percepire le indennità connesse alla risoluzione del contratto. (V 5446/83, mass n 430374).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)