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Sez. 6, Sentenza n. 1801 del 25/11/1988 Ud. (dep. 10/02/1990) Rv. 183265 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PRE-ISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - SERI E CONCRETI INDIZI DI REATO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183265-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PRE-ISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - SERI E CONCRETI INDIZI DI REATO - NOZIONE.*

In materia di intercettazione telefonica, i seri e concreti indizi di cui all'art. 226 ter cod. proc. pen. possono consistere in qualsiasi elemento di prova, anche non utilizzabile processualmente, da cui può essere desunta - non in modo arbitrario e avventato, ma secondo un giudizio di probabilistica verosimiglianza - la commissione da parte dell'indiziato di uno di quei reati per i quali l'art. 226 bis cod. proc. pen. consente di limitare la libertà di comunicazione e l'inviolabilità della sfera del privato. (Conf mass n 173380; (Conf mass n 169600).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)