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Sez. 6, Sentenza n. 7321 del 17/12/1985 Ud. (dep. 08/07/1986) Rv. 173380 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AGLI ATTI DI POLIZIA - SUFFICIENZA - SERI E CONCRETI INDIZI DI REATO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173380-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AGLI ATTI DI POLIZIA - SUFFICIENZA - SERI E CONCRETI INDIZI DI REATO - NOZIONE.*

Ai fini della legittimità del decreto con cui il magistrato autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare conversazioni telefoniche è sufficiente che in concreto risulti, dal contenuto complessivo del provvedimento, anche in virtù del semplice riferimento agli Atti di polizia, che l'autorizzazione è richiesta in un caso di indagini relative ai reati previsti nello art. 226 bis cod. proc. pen., dei quali sia fornita una "notitia criminis" sufficientemente circostanziata. La sussistenza di"seri e concreti indizi di reato" non deve essere necessariamente valutata con riferimento alla rappresentazione di elementi probatori processualmente utilizzabili, ma può essere desunta anche dalla semplice esposizione di circostanze che siano idonee a rendere verosimile la sussistenza del reato, consumato o prossimo ad essere consumato. (Conf mass n 171753; (Conf mass n 169600; (Conf mass n 169598; (Conf mass n 168751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)