Sez. 2, Sentenza n. 3470 del 23/10/1969 (Rv. 343589 - 01)
POSSESSO - POTERE DI FATTO SULLA COSA (CORPUS POSSESSIONIS) - IN GENERE - NOZIONE - RELAZIONE MATERIALE CON IL BENE POSSEDUTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - POSSESSO DI SERVITU DI PRESA DI ACQUA.*
POSSESSO - POTERE DI FATTO SULLA COSA (CORPUS POSSESSIONIS) - IN GENERE - NOZIONE - RELAZIONE MATERIALE CON IL BENE POSSEDUTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - POSSESSO DI SERVITU DI PRESA DI ACQUA.*
Il corpus del possesso non va inteso in senso materialistico, ma in funzione dell'utilita che la cosa puo fornire e del potere esercitato dal possessore, manifestandosi in un'attivita corrispondente all'Esercizio della proprieta o di altro diritto reale. La relazione fra la cosa ed il possessore non esige l'insistenza fisica continua del possessore, ma soltanto la possibilita che, quando voglia, esso impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finche altri non glielo sottragga. Il potere sulla cosa, cioe, implica un vasto concetto di possibilita di signoreggiare la cosa, che dal materiale contatto puo eventualmente prescindere, purche tra la persona e la cosa non si frappongano ostacoli gravi e duraturi tali da impedire un'attivita corrispondente all'Esercizio della proprieta o di altro diritto reale. (applicazione in tema di servitu di attingimento di acqua, in ordine alla quale il SC ha rilevato la esattezza della considerazione fatta dai giudici di merito, secondo cui il possesso di terzo di acqua non va necessariamente collegato anche alla detenzione della cosa (tubazione, rubinetto, dove la derivazione ha inizio), necessario essendo non un costante rapporto fisico con la cosa, ma che questa si trovi nell'ambito del potere di disposizione del possessore). (V 316-67, massima n 326156 2588-63 2280-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)