Sez. 2, Sentenza n. 3479 del 02/12/1972 (Rv. 361378 - 01)
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - CORPUS POSSESSIONIS (POTERE DI FATTO SULLA COSA) - IN GENERE - NOZIONE - RELAZIONE MATERIALE CON IL BENE POSSEDUTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - CORPUS POSSESSIONIS (POTERE DI FATTO SULLA COSA) - IN GENERE - NOZIONE - RELAZIONE MATERIALE CON IL BENE POSSEDUTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La relazione fra la cosa ed il possessore non esige l'insistenza fisica continua del possessore, ma soltanto la possibilita che, quando voglia, esso impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finche altri non glielo sottragga; il potere sulla cosa, cioe, implica un vasto concetto di signoreggiare la cosa stessa, che dal materiale contatto puo eventualmente prescindere, purche tra la persona e la cosa non si frappongano ostacoli gravi o duraturi, tali da impedire un'attivita corrispondente all'Esercizio della proprieta o di altro diritto reale. (Conf 3470'69, mass n 343589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)