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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26047 del 17/11/2020 (Rv. 659921 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659921-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'ordinanza con cui sia stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, per stabilire se il provvedimento impugnato contenesse o meno una pronuncia sul motivo d'appello che i ricorrenti assumevano essere stato trascurato, potesse darsi rilievo alle motivazioni con le quali il giudice di secondo grado aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)