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Sez. 3, Ordinanza n. 10814 del 24/04/2025 (Rv. 674590-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674590-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.

Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)