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Sez. L, Sentenza n. 2240 del 17/03/1990 (Rv. 466011 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LIQUIDAZIONI - BLOCCO DELLE TARIFFE - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 35 E 36 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466011-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LIQUIDAZIONI - BLOCCO DELLE TARIFFE - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 35 E 36 COST. - INSUSSISTENZA.*

Il sistema di blocco delle tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 del d.l. n. 264 del 1974, convertito in legge n. 386 del 1974) - implicante anche la cessazione dell'operatività della clausola di adeguamento ISTAT contenuta nell'accordo 14 luglio 1973 - non è stato automaticamente caducato dalla entrata in vigore della legge n. 349 del 1977, che ne prevede (art. 11) la soppressione solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie, come confermato dall'art. 6 del d.l. n. 8 del 1985 (convertito in legge n. 103 del 1985) che, autenticamente interpretando le norme suddette, prevede appunto che, fino a tale sopravvenienza, la suddetta liquidazione debba avvenire sulla base dei parametri precedentemente posti, con esclusione di qualsiasi aumento o adeguamento: esclusione quest'ultima che manifestamente non viola né l'art. 3 cost., pur accompagnandosi alla contestuale previsione di irripetibilità di eventuali aumenti indebitamente corrisposti, né gli artt. 4, 35 e 36 cost., giacché la particolare natura del rapporto dei menzionati medici consentiva loro in ogni momento di disdire la loro adesione alla convenzione per sopperire alle esigenze di svolgimento della libera attività professionale, quale fonte di reddito, ed escludeva l'operatività dei criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, dettati per il lavoro subordinato. (V Cass. 1606/88, mass n 457648; (V Cass. 7453/87, mass n 455434; (V Cass. 3569/86, mass n 446494).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 81 com. 6, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)