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Sez. L, Sentenza n. 25353 del 02/12/2009 (Rv. 610897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Applicazione dei criteri di scelta con riferimento all'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda - Ammissibilità - Condizioni - Onere probatorio relativo - Scelta di lavoratori impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto - Omessa considerazione di professionalità equivalenti addetti ad altre unità produttive - Illegittimità.
Stato
decisa il 2009-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, oggettive esigenze tecnico-produttive, restando onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata. Ne consegue che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)