Sez. L, Sentenza n. 2429 del 20/02/2012 (Rv. 620957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comparazione per l'avvio alla mobilità - Restrizione al personale di un'unità o di un settore aziendale - Legittimità - Condizioni - Obbligo datoriale di motivazione - Sussistenza - Genericità della motivazione - Deduzione con l'impugnativa di licenziamento - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a un'unità produttiva o a un settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, può essere limitata agli addetti dell'unità o del settore da ristrutturare, in quanto ciò non sia l'effetto dell'unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione di personale; i motivi di restrizione della platea dei lavoratori da comparare devono essere adeguatamente esposti nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità lavorative che l'azienda intende concretamente espellere, ma l'eventuale incompletezza di tale comunicazione deve essere appositamente censurata da chi impugna il licenziamento. (Nella specie, relativa a licenziamento per riduzione di personale circoscritto ad un centro operativo territoriale, la S.C., pur ritenendo generica la motivazione comunicata dal datore di lavoro circa gli "alti costi" di quell'articolazione aziendale, ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per il vizio di informazione, non dedotto nella pertinente impugnativa).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)