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Sez. L - , Ordinanza n. 18164 del 10/07/2018 (Rv. 649817 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Azione per "mobbing" - Successiva prospettazione come "straining" - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649817-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Lo "straining" è una forma attenuata di "mobbing", cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicchè la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati "mobbing", non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)