Sez. L, Sentenza n. 4222 del 03/03/2016 (Rv. 639204 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Danno all'integrità psico-fisica del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Pluralità di comportamenti - Accertamento della natura vessatoria e del nesso causale - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non aver analiticamente accertato se l'atteggiamento persecutorio lamentato da una lavoratrice - asseritamente integrante "mobbing" - fosse causalmente riferibile, ed in che misura, al comportamento del diretto superiore o di altri organi del datore di lavoro, né quali effetti delle singole condotte ascritte si fossero concretamente prodotti nei riguardi della lavoratrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)