Sez. 6 - 1, Sentenza n. 15191 del 20/07/2015 (Rv. 636213 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Minore straniero - Autorizzazione alla permanenza del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Grave disagio psico-fisico del minore - Contenuto - Fattispecie in tema di minore in età prescolare.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili, che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato con cui si era omesso di tenere conto dell'età ancora prescolare del minore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)