Sez. U, Sentenza n. 21799 del 25/10/2010 (Rv. 614300 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Tratt. Internaz. 29/11/1989 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)