Sez. U, Sentenza n. 1993 del 18/02/1992 (Rv. 475801 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere | Bando di concorso emanato dalla Presidenza della Camera dei Deputati - Controversia per la declaratoria di illegittimità - Giudice ordinario e (comune) giudice amministrativo - Giurisdizione - Devoluzione - Esclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere
Sia il giudice ordinario che il (comune) giudice amministrativo difettano di giurisdizione in ordine alla domanda volta alla declaratoria d'illegittimità (nella specie, per la mancata riserva di posti a favore degli orfani per servizio) di un bando di concorso emanato dalla Presidenza della Camera dei Deputati, attesa l'autodichia di cui sono dotati i due rami del Parlamento, ai quali - come rilevato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 154 del 1985 - è garantita una indipendenza da qualsiasi altro potere, e riferendosi detta autodichia non solo ai rapporti di lavoro già costituiti ma - secondo l'esplicita previsione del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, approvato con decreti del Presidente della Camera dei Deputati 16 maggio 1988 n. 420 e 19 novembre 1990 n. 1754 - anche ai rapporti "in fieri".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 64, Costituzione art. 101, Costituzione art. 108, Costituzione art. 113, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)