Sez. L, Sentenza n. 14830 del 04/09/2012 (Rv. 623621 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficiali giudiziari - Criterio redistributivo della quota di credito erariale ex art. 6 del c.c.n.l. 24 aprile 2002 - Validità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 6 del c.c.n.l. 24 aprile 2002 di raccordo per gli ufficiali giudiziari, ai sensi della quale il 15 per cento dei crediti recuperati dal fisco tramite l'UNEP deve essere distribuito tra gli ufficiali giudiziari inquadrati nelle posizioni economiche ivi previste a livello nazionale, anziché a livello dell'ufficio della zona di riscossione, è valida ed efficace, non essendo ravvisabile la violazione di norme imperative ex art. 1418 cod. civ., né un contrasto col principio di buon andamento ex art. 97 Cost., atteso che la contrattazione collettiva - cui l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 riserva la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici dipendenti - è legittimata a trasformare un elemento accessorio finalizzato a premiare la produttività individuale in un elemento accessorio diretto a remunerare la produttività collettiva.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Contr. Coll. 24/04/2002 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)