Sez. L, Sentenza n. 6205 del 15/03/2010 (Rv. 612117 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari - Compensi a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per la vendita dei corpi di reato - Onere probatorio - Ripartizione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ne consegue che è onere dell'ufficiale giudiziario (o aiutante ufficiale giudiziario), che chieda la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di quanto dovutogli a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per la vendita dei corpi di reato, dimostrare l'avvenuta riscossione, per gli indicati titoli, di una determinata somma da parte del Ministero, mentre spetta a quest'ultimo provare di avere corrisposto all'istante il quindici per cento di tale importo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a fattispecie disciplinata dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)