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Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 17/09/2010 (Rv. 615177 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata complessiva - Richieste di rinvio della parte - Detraibilità - Onere del giudice di merito di motivarne la natura dilatoria - Necessità.
Stato
decisa il 2010-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615177-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ex lege 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nel determinare la ragionevole durata del processo, può detrarre dalla sua durata complessiva i rinvii ascrivibili a richiesta della parte purché indichi analiticamente, nella motivazione, le ragioni per le quali quei rinvii siano da considerarsi imputabili ad intenti dilatori della parte medesima.

Riferimenti normativi: Legge 24/02/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)