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Sez. U, Sentenza n. 18810 del 20/08/2010 (Rv. 614316 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - IN GENERE | Ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Integrazione egli obblighi ex art. 88 cod. proc. civ. per le parti - Divieto di comportamenti di carattere defatigatorio - Fattispecie concernente la condotta processuale avente ad oggetto la ripetuta contestazione della giurisdizione, in simmetrica opposizione alle scelte di controparte.
Stato
decisa il 2010-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614316-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - IN GENERE

Costituisce violazione del dovere di lealtà e probità delle parti così come disciplinato dall'art. 88 cod. proc. civ. la condotta processuale di una parte caratterizzata dalla ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice adito in simmetrica opposizione alle scelte di controparte, unita alla richiesta, accolta, di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. Pertanto tale condotta può determinare l'applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., secondo il quale, il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 cod. proc. civ., ha causato all'altra parte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)